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SERVIZI PER IL CITTADINO ALL'ESTERO
Anagrafe Consolare La legge n. 470 del
27 ottobre 1998 prescrive che i cittadini italiani che trasferiscano
la loro residenza da un Comune italiano all'estero o da un paese
estero ad un altro, dichiarino tale cambiamento all'ufficio consolare
nella cui circoscrizione sono emigrati, entro 90 (novanta) giorni.
I cittadini già iscritti nell'Anagrafe Consolare
che invece dovessero cambiare residenza/abitazione dovranno dichiarare
tale cambiamento all'ufficio consolare al più presto possibile.
L'iscrizione all'Anagrafe Consolare è gratuita.
I dati raccolti vengono trasferiti in Italia per l'iscrizione all'AIRE
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che è - tra
l'altro- indispensabile per l'emissione del certificato elettorale
da parte del Comune di ultima residenza in Italia. L'iscrizione
all'Anagrafe Consolare ed il costante aggiornamento dei dati in
possesso dell'Ambasciata (inclusi i dati relativi ai cambiamenti
di stato civile) agevola il rilascio dei documenti di emanazione
consolare, compreso il passaporto.

Stato
Civile
Gli avvenimenti più significativi della vita dei connazionali
residenti in questa circoscrizione (nascita, matrimonio, nascita
dei figli, morte) devono essere portati a conoscenza dell'Ambasciata
per la loro successiva comunicazione in Italia. Gli atti
di stato civile che i cittadini italiani sono tenuti a presentare
in originale in questa Ambasciata, perché ne avvii la relativa
trascrizione presso l'ultimo Comune di residenza in Italia, sono
i seguenti: 1. atto di nascita 2. atto di matrimonio
3. atto di morte Tali atti dovranno essere richiesti
al Registro di Stato Civile dei rispettivi paesi (Kiribati, Isole
Cook, Isole Marshall, Niue, Nuova Zelanda, Samoa,Tonga, Tuvalu).

Cittadinanza La materia della
cittadinanza è disciplinata da varie leggi, per ultima dalla
Legge n. 91 del 05.02.1992. In generale, sono cittadini
per nascita i figli di padre o madre cittadini (la trasmissione
per via materna avviene solo per i nati successivamente alla data
del 1 gennaio 1948). Sono cittadine le donne straniere che abbiano
contratto matrimonio con un cittadino italiano prima del 27.04.1983
(data di entrata in vigore della legge 123/83). Dal 16.08.1992
la legge n. 91 del 1992 permette ai cittadini italiani di acquisire
un'altra cittadinanza senza perdere quella italiana ma tali cittadini
sono tenuti a dare comunicazione all'Ambasciata, mediante dichiarazione
formale, dell'avvenuto acquisto di una nuova cittadinanza entro
3 (tre) mesi dalla data di acquisto della stessa. Con ciò
si eviterà di incorrere nelle sanzioni comminate dalle Prefetture
quando le Autorità italiane ne vengano a conoscenza oltre
il predetto termine (sanzione pecunaria che va dalle 200.000 ai
2.000.000 di lire italiane).

Passaporto Il passaporto
viene rilasciato ai cittadini italiani che ne facciano richiesta.
Ha una validità di 5 anni e può essere rinnovato per
altri 5. Dopo 10 anni dalla data del suo rilascio è necessario
munirsi di nuovo passaporto. Procedura per il rilascio
o rinnovo del passaporto:
- Compilare il modulo di richiesta
e firmarlo dinanzi al funzionario consolare.
- Consegnare il passaporto scaduto.
- Presentare 2 fotografie formato tessera
(una se trattasi di rinnovo), firmate sul davanti dall'interessato
e di cui una autenticata sul retro dal funzionario addetto.
- Pagare i diritti consolari.
- Nel caso in cui si abbiano figli
minori, occorre l'assenso dell'altro genitore la cui firma deve
essere apposta davanti al funzionario pubblico competente.
I cittadini italiani maggiorenni di sesso
maschile devono aver regolarizzato la propria posizione militare.
Da notare:
- Per coloro che sono residenti in
località di rilevante distanza da questa Ambasciata o
dalle Agenzie Consolari Onorarie di Auckland, Christchurch e
Dunedin, l'autentica della fotografia può essere effettuata
da un giudice di pace.
- Tutti coloro che, a causa della loro
residenza sita in località distante da questa sede, desiderano
l'invio del passaporto, sono pregati di inviare anche una busta
raccomandata a loro pre-intestata per l'invio del passaporto.
In caso di smarrimento o furto del passaporto
è necessario:
- Effettuare la denuncia di smarrimento
o furto presso le Autorità di polizia locali.
- Effettuare la denuncia presso l'Ambasciata.
- Seguire la procedura sopra indicata
per il rilascio di un nuovo passaporto.

Servizio Militare
In Italia la prestazione del servizio militare è obbligatoria
per i cittadini di sesso maschile in possesso dei requisiti di idoneità
previsti dalla normativa vigente. I cittadini italiani
residenti all'estero (sia quelli nati all'estero sia quelli nati
in Italia espatriati prima del 1 gennaio dell'anno in cui compiono
il 18esimo anno di età), presentandosi in Ambasciata, possono
chiedere l'arruolamento con dispensa dal prestare il servizio militare
in tempo di pace attraverso l'arruolamento all'estero. Tale arruolamento
dà diritto ad ottenere il congedo illimitato dopo il compimento
del 27esimo anno di età. Al compimento del 18esimo
anno di età e comunque entro l'anno del compimento del 18esimo
anno di età, i cittadini italiani di sesso maschile residenti
in questa circoscrizione sono tenuti a regolarizzare la propria
posizione militare in Ambasciata al fine di evitare di essere dichiarati
renitenti alla leva. Si rammenta che la mancata regolarizzazione
della propria posizione è una delle cause ostative al rilascio
del passaporto. Coloro che sono stati arruolati e dispensati
perché residenti all'estero e che intendono rientrare temporaneamente
in Italia dovranno notificarlo previamente all' Ambasciata, affinché
venga loro rilasciato un permesso di rientro temporaneo.
Coloro i quali rientrino invece definitivamente in Italia prima
del compimento del 27esimo anno di età dovranno assolvere
gli obblighi di leva.

Legalizzazione
di Atti
L'Ambasciata legalizza, ai fini della loro validità in Italia,
gli atti rilasciati o autenticati dalle Autorità locali.
Le legalizzazioni più diffuse sono quelle degli atti di stato civile,
delle sentenze di divorzio, dei certificati del casellario giudiziale
rilasciate dall'autorità di polizia locale e dei titoli di studio.
Per la legalizzazione delle sentenze emesse dai Tribunali locali e dei
certificati del Casellario giudiziale rilasciati dall' autorità
di polizia, devono essere previamente autenticati dal Ministry of Foreign
Affairs, quindi tradotti e successivamente presentati all'Ambasciata.
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