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ACCORDO VACANZE LAVORO TRA ITALIA E NUOVA ZELANDA
Stralcio dell’ Accordo in materia di Vacanze
lavoro tra Italia e Nuova Zelanda firmato a Wellington il 7 febbraio 2001
e attualmente operativo.
- Da parte neozelandese, il Governo, attraverso il proprio ufficio
competente al rilascio dei visti di Roma, e nei limiti di quanto previsto
all’art. 2 , rilascera’, a richiesta di cittadini della Repubblica italiana,
visti per vacanze lavoro validi per dodici (12) mesi e da essere utilizzati
entro dodici (12) mesi dal rilascio a coloro che soddisfino tutte
le seguenti condizioni:
- siano cittadini della Repubblica italiana residenti
in Italia;
- diano al funzionario competente al rilascio
dei visti la fondata impressione di avere come obiettivo prioritario
quello di trascorrere un periodo di vacanza in Nuova Zelanda, e che
in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non
la ragione principale del soggiorno;
- abbiano, al momento della richiesta del
visto, un’eta’ compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni, entrambi
inclusi;
- non abbiano figli minori al seguito;
- siano in possesso di un passaporto italiano
in corso di validita’;
- siano in possesso di un titolo di viaggio di andata
e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;
- siano in possesso di fondi sufficienti per
mantenersi durante il periodo di soggiorno in Nuova Zelanda, secondo
un ammontare determinato dalle Autorita’ competenti;
- paghino l’importo corrispondente al prezzo
del visto per vacanza lavoro;
- accettino di sottoscrivere una assicurazione
medica e di copertura globale delle spese ospedalierevalida per tutta
la durata del loro soggiorno in Nuova Zelanda;
- Il Governo della Nuova Zelanda potra’ rilasciare a cittadini
italiani, ogni anno, fino ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti
del tipo “visti per vacanze lavoro” di cui all’art.1.
- Nei limiti di quanto previsto dall’art.2, il Governo della Nuova
Zelanda rilascera’ un permesso di lavoro ai cittadini della Repubblica
Italiana che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro rilasciato
ai sensi dell’art.1 e che soddisfino tutti I requisiti di cui allo stesso
art. 1. Il permesso di lavoro sara’ concesso al momento dell’arrivo
in Nuova Zelanda e sara’ valido per un periodo Massimo di dodici
(12) mesi a partire dalla data di ingresso in Nuova Zelanda.
- Il Governo della Nuova Zelanda richiedera’ ai cittadini della
Repubblica Italiana che siano entrati in Nuova Zelanda nel quadro del
presente Accordo, il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese
e richiedera’ di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito
delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e’
consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminate
ed essi non dovrebbero, durante la loro permanenza, lavorare per lo
stesso datore di lavoro per un periodo superiore ai tre mesi.
Nel corso della loro permanenza in Nuova Zelanda, potranno iscriversi
ad un corso di formazione o di studio di durata non superiore ai tre
mesi.
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