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ACCORDO VACANZE LAVORO TRA ITALIA E NUOVA ZELANDA

Stralcio dell’ Accordo in materia di Vacanze lavoro tra Italia e Nuova Zelanda firmato a Wellington il 7 febbraio 2001 e attualmente operativo.

  1. Da parte neozelandese, il Governo, attraverso il proprio ufficio competente al rilascio dei visti di Roma, e nei limiti di quanto previsto all’art. 2 , rilascera’, a richiesta di cittadini della Repubblica italiana, visti per vacanze lavoro validi per dodici (12) mesi e da essere utilizzati entro dodici (12) mesi dal rilascio  a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
    -    siano cittadini della Repubblica italiana residenti in Italia;
    -    diano al funzionario competente al rilascio dei visti la fondata impressione di avere come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Nuova Zelanda, e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;
    -     abbiano, al momento della richiesta del visto, un’eta’ compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni, entrambi inclusi;
    -     non abbiano figli minori al seguito;
    -    siano in possesso di un passaporto italiano in corso di validita’;
    -    siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;
    -    siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Nuova Zelanda, secondo un ammontare determinato dalle Autorita’ competenti;
    -    paghino l’importo corrispondente al prezzo del visto per vacanza lavoro;
    -     accettino di sottoscrivere una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedalierevalida per tutta la durata del loro soggiorno in Nuova Zelanda;
  2. Il Governo della Nuova Zelanda potra’ rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti del tipo “visti per vacanze lavoro” di cui all’art.1.
  3. Nei limiti di quanto previsto dall’art.2, il Governo della Nuova Zelanda rilascera’ un permesso di lavoro ai cittadini della Repubblica Italiana che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro rilasciato ai sensi dell’art.1 e che soddisfino tutti I requisiti di cui allo stesso art. 1. Il permesso di lavoro sara’ concesso al momento dell’arrivo in Nuova Zelanda  e sara’ valido per un periodo Massimo di dodici (12) mesi a partire dalla data di ingresso in Nuova Zelanda.
  4. Il Governo della Nuova Zelanda richiedera’ ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Nuova Zelanda nel quadro del presente Accordo, il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiedera’ di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e’ consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminate ed essi non dovrebbero, durante la loro permanenza, lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore ai tre mesi.

    Nel corso della loro permanenza in Nuova Zelanda, potranno iscriversi ad un corso di formazione o di studio di durata non superiore ai tre mesi.

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