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Adeguamento della normativa italiana alla Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Con l’entrata in vigore, il 4 luglio 2001, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, che disciplina le responsabilità amministrativa delle società per i reati di corruzione sia interna che all’estero, hanno acquisito efficacia giuridica le norme – anche penali – introdotte nell`ordinamento italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
La nuova normativa ritiene perseguibili  anche  le  imprese direttamente coinvolte in reati di corruzione, in aggiunta alle tipologie più tradizionali quali le persone fisiche, i pubblici ufficiali stranieri e quelli operanti in organizzazioni pubbliche internazionali.
Inoltre la Convenzione OCSE, e quindi anche le norme di attuazione, incluse quelle penali, emanate dall’Italia e dagli altri Stati aderenti, non si limitano a perseguire la corruzione dei funzionari di altri Stati membri ma si estendono, senza vincolo di reciprocità, alla corruzione di pubblici ufficiali di qualsiasi paese del mondo.  Un atto di corruzione è considerato quindi  un reato perseguibile in Italia, qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto e l’ organizzazione statale o internazionale cui questi appartenga.

In forza di questa normativa, un ente (incluse le società di persone e di capitali) è responsabile per i reati di corruzione  commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio ( art.5 del D.legs. 231):
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione,  direzione o controllo ( anche di fatto), oppure
da persone (dipendenti) sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (a).

Una impresa può evitare di essere sanzionata in relazione ai reati di corruzione commessi da detti soggetti qualora:
“l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
sia stato affidato ad un organismo autonomo dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e questo vi abbia provveduto efficacemente (art.6).

Per aiutare le imprese ad organizzarsi efficacemente al fine di non essere coinvolte in casi di corruzione l’art.6 prevede che le associazioni di categoria predispongano  appropriati codici di comportamento quale guida dei modelli di organizzazione aziendale di cui sopra, in collegamento col Ministero della Giustizia (art.6.3)

Nel caso di dipendenti, l’ente è responsabile "se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”, sempre che l’ente non abbia adottato ed efficacemente attuato i modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui sopra (art.7 del D.legs. 231)

L’impresa è passibile di una  sanzione pecuniaria amministrativa sino a 1,5 milioni Euro e, nei casi più gravi, anche di sanzioni interdittive quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

La competenza a conoscere gli illeciti dell’ente, società o impresa è del giudice penale secondo le norme articolate di cui al Decreto. Si segnala che la responsabilità dell’ente e la sua perseguibilità è autonoma rispetto a quella dell’imputato ( art.8)  e che gli enti, società e imprese aventi in Italia la loro sede principale  rispondono anche in relazione al reato compiuto all’estero “purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto” (art.4).


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