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Adeguamento della normativa italiana alla Convenzione OCSE del
1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri
nelle operazioni economiche internazionali.
Con l’entrata in vigore, il 4 luglio 2001, del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n.231, che disciplina le responsabilità amministrativa
delle società per i reati di corruzione sia interna che all’estero,
hanno acquisito efficacia giuridica le norme – anche penali – introdotte
nell`ordinamento italiano a seguito dell’adesione dell’Italia alla
Convenzione dell’OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione
di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.
La nuova normativa ritiene perseguibili anche le
imprese direttamente coinvolte in reati di corruzione, in aggiunta
alle tipologie più tradizionali quali le persone fisiche, i pubblici
ufficiali stranieri e quelli operanti in organizzazioni pubbliche
internazionali.
Inoltre la Convenzione OCSE, e quindi anche le norme di attuazione,
incluse quelle penali, emanate dall’Italia e dagli altri Stati aderenti,
non si limitano a perseguire la corruzione dei funzionari di altri
Stati membri ma si estendono, senza vincolo di reciprocità, alla
corruzione di pubblici ufficiali di qualsiasi paese del mondo.
Un atto di corruzione è considerato quindi un reato perseguibile
in Italia, qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto
e l’ organizzazione statale o internazionale cui questi appartenga.
In forza di questa normativa, un ente (incluse le società di persone
e di capitali) è responsabile per i reati di corruzione commessi
nel suo interesse o nel suo vantaggio ( art.5 del D.legs. 231):
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione,
direzione o controllo ( anche di fatto), oppure
da persone (dipendenti) sottoposte alla direzione o vigilanza dei
soggetti di cui alla lettera (a).
Una impresa può evitare di essere sanzionata in relazione ai reati
di corruzione commessi da detti soggetti qualora:
“l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
sia stato affidato ad un organismo autonomo dell’ente il compito
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e questo
vi abbia provveduto efficacemente (art.6).
Per aiutare le imprese ad organizzarsi efficacemente al fine di
non essere coinvolte in casi di corruzione l’art.6 prevede che le
associazioni di categoria predispongano appropriati codici
di comportamento quale guida dei modelli di organizzazione aziendale
di cui sopra, in collegamento col Ministero della Giustizia (art.6.3)
Nel caso di dipendenti, l’ente è responsabile "se la commissione
del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza”, sempre che l’ente non abbia adottato
ed efficacemente attuato i modelli di organizzazione, gestione e
controllo di cui sopra (art.7 del D.legs. 231)
L’impresa è passibile di una sanzione pecuniaria amministrativa
sino a 1,5 milioni Euro e, nei casi più gravi, anche di sanzioni
interdittive quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività,
la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti
o contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, oltre
alla pubblicazione della sentenza di condanna.
La competenza a conoscere gli illeciti dell’ente, società o impresa
è del giudice penale secondo le norme articolate di cui al Decreto.
Si segnala che la responsabilità dell’ente e la sua perseguibilità
è autonoma rispetto a quella dell’imputato ( art.8) e che
gli enti, società e imprese aventi in Italia la loro sede principale
rispondono anche in relazione al reato compiuto all’estero “purché
nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato
commesso il fatto” (art.4).
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