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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(Aggiornato con le modifiche introdotte sino al 30 agosto 2003)
CAPO I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità
amministrativa
Articolo 1. - Soggetti
Articolo 2. - Principio di legalità
Articolo 3. - Successione di leggi
Articolo 4. - Reati commessi all'estero
Articolo 5. - Responsabilità dell'ente
Articolo 6. - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione
dell'ente
Articolo 7. - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli
di organizzazione dell'ente
Articolo 8. - Autonomia delle responsabilità dell'ente
SEZIONE II - Sanzioni in generale
Articolo 9. - Sanzioni amministrative
Articolo 10. - Sanzione amministrativa pecuniaria
Articolo 11. - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
Articolo 12. - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
Articolo 13. - Sanzioni interdittive
Articolo 14. - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
Articolo 15. - Commissario giudiziale
Articolo 16. - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
Articolo 17. - Riparazione delle conseguenze del reato
Articolo 18. - Pubblicazione della sentenza di condanna
Articolo 19. - Confisca
Articolo 20. - Reiterazione
Articolo 21. - Pluralità di illeciti
Articolo 22. - Prescrizione
Articolo 23. - Inosservanza delle sanzioni interdittive
SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato
Articolo 24. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno
dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico.
Articolo 25 - Concussione e corruzione
Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito
e in valori di bollo
Articolo 25 ter - Reati societari
Articolo 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico
Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale [Non
ancora approvato definitivamente]
Articolo 26. - Delitti tentati
CAPO II - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell'ente
Articolo 27. - Responsabilità patrimoniale dell'ente
SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente
Articolo 28. - Trasformazione dell'ente
Articolo 29. - Fusione dell'ente
Articolo 30. - Scissione dell'ente
Articolo 31. - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione
o scissione
Articolo 32. - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini
della reiterazione
Articolo 33. - Cessione di azienda
CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I - Disposizioni generali
Articolo 34. - Disposizioni processuali applicabili
Articolo 35. - Estensione della disciplina relativa all'imputato
SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza
Articolo 36. - Attribuzioni del giudice penale
Articolo 37. - Casi di improcedibilità
Articolo 38. - Riunione e separazione dei procedimenti
Articolo 39.- Rappresentanza dell'ente
Articolo 40. - Difensore di ufficio
Articolo 41. - Contumacia dell'ente
Articolo 42. - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
Articolo 43. - Notificazioni all'ente
SEZIONE III - Prove
Articolo 44. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone
SEZIONE IV - Misure cautelari
Articolo 45. - Applicazione delle misure cautelari
Articolo 46. - Criteri di scelta delle misure
Articolo 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione
Articolo 48. - Adempimenti esecutivi
Articolo 49. - Sospensione delle misure cautelari
Articolo 50. - Revoca e sostituzione delle misure cautelari
Articolo 51. - Durata massima delle misure cautelari
Articolo 52. - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure
cautelari
Articolo 53. - Sequestro preventivo
Articolo 54. - Sequestro conservativo
SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Articolo 55. - Annotazione dell'illecito amministrativo
Articolo 56. - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo
nelle indagini preliminari
Articolo 57. - Informazione di garanzia
Articolo 58. - Archiviazione
Articolo 59. - Contestazione dell'illecito amministrativo
Articolo 60. - Decadenza dalla contestazione
Articolo 61. - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
SEZIONE VI - Procedimenti speciali
Articolo 62. - Giudizio abbreviato
Articolo 63. - Applicazione della sanzione su richiesta
Articolo 64. - Procedimento per decreto
SEZIONE VII - Giudizio
Articolo 65. - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze
del reato
Articolo 66. - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
Articolo 67. - Sentenza di non doversi procedere
Articolo 68. - Provvedimenti sulle misure cautelari
Articolo 69. - Sentenza di condanna
Articolo 70. - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
SEZIONE VIII - Impugnazioni
Articolo 71. - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità
amministrativa dell'ente
Articolo 72. - Estensione delle impugnazioni
Articolo 73. - Revisione delle sentenze
SEZIONE IX - Esecuzione
Articolo 74. - Giudice dell'esecuzione
Articolo 75. - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
Articolo 76. - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
Articolo 77. - Esecuzione delle sanzioni interdittive
Articolo 78. - Conversione delle sanzioni interdittive
Articolo 79. - Nomina del commissario giudiziale e confisca del
profitto
Articolo 80. - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
Articolo 81. - Certificati dell'anagrafe
Articolo 82. - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
CAPO IV - Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Articolo 83. - Concorso di sanzioni
Articolo 84. - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
Articolo 85. - Disposizioni regolamentari
CAPO I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità
amministrativa
Articolo 1.
Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive
di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
Articolo 2.
Principio di legalità
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente
reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel
reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da
una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Articolo 3.
Successione di leggi
1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che
secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione
al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente,
e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti
giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le
successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta
di leggi eccezionali o temporanee.
Articolo 4.
Reati commessi all'estero
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e
10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato
la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi
all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo
in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito
a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente
solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Articolo 5.
Responsabilità dell'ente
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse
o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno
dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Articolo 6.
Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo
5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli
e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente
i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo
di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio
di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del
comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi
reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione
e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da
prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee
ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati,
garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di
comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,
comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla
idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera
b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo
dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto
dal reato, anche nella forma per equivalente.
Articolo 7.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione
dell'ente
1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente
è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione
o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato
ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione
e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee
a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge
e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando
sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
Articolo 8.
Autonomia delle responsabilità dell'ente
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei
confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione
al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato
alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
SEZIONE II
Sanzioni in generale
Articolo 9.
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Articolo 10.
Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica
sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero
non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila
ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Articolo 11.
Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina
il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del
grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta
per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire
la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche
e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della
sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della
quota è sempre di lire duecentomila.
Articolo 12.
Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque
essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse
proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha
ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai
due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore
a lire venti milioni.
Articolo 13.
Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati
per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e
il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero
da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso,
la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi
carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo
12, comma 1.
Articolo 14.
Criteri di scelta delle sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo
11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta
la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto
quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Articolo 15.
Commissario giudiziale
1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione
interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente,
il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la
prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario
per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe
stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica
necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio
alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto
conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio
in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il
giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto
della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito
da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il
commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene
confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può
essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione
in via definitiva di una sanzione interdittiva.
Articolo 16.
Sanzioni interdittive applicate in via definitiva
1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione
del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero
del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato
alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità
è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.
Articolo 17.
Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni
interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato
il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini
della confisca.
Articolo 18.
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta
quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero,
in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché
mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria
del giudice, a spese dell'ente.
Articolo 19.
Confisca
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo
che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono
fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
Articolo 20.
Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva
almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette
un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Articolo 21.
Pluralità di illeciti
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di
reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi
nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di
essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata
fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della
sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più
degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito
più grave.
Articolo 22.
Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque
anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di
misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo
a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito
amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino
al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio.
Articolo 23.
Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è
stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni
o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse
o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote
e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto
rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse
da quelle in precedenza irrogate.
SEZIONE III
Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale
Articolo 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o
di un ente pubblico
o per il conseguimento di erogazioni pubbliche frode informatica
in danno dello Stato o di un ente pubblico.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso
in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato
un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria
da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed
e).
Articolo 25
Concussione e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione
pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma
2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi
da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2
e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Articolo 25 bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice
penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito
e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria
da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie
stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla
lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla
metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma,
le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie
previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione
pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli
453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non superiore ad un anno.
[Articolo aggiunto dall'Articolo 6, d.l. 25 settembre 2001,
n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409]
Articolo 25 ter
Reati societari
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice
civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori,
direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro
vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero
vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica,
si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista
dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci
o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci
o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo
2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo
2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma,
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta
quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo
2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto
dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e
delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto
dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto
dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo
e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento
a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1,
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione
pecuniaria è aumentata di un terzo.
[Articolo inserito dall'Articolo3, Decreto Legislativo 11 aprile
2002, n.61: Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti
le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre
2001, n. 366]
Articolo 25 quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal
codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore
a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore
a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento
a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,
comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione
alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma
1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto
previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il
9 dicembre 1999.
[Articolo inserito dall'Articolo3, Legge 14 gennaio 2003, n.7:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione
del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre
1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno].
Art. 25 quinquies
Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione
I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter,
terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento
a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo
16, comma 3.
[Articolo inserito Legge 11 agosto 2003, n.228: Misure contro
la tratta di persone.]
Articolo 26.
Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento
dell'azione o la realizzazione dell'evento.
CAPO II
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE
SEZIONE I
Responsabilità patrimoniale dell'ente
Articolo 27.
Responsabilità patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato.
A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.
SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente
Articolo 28.
Trasformazione dell'ente
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità
per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione
ha avuto effetto.
Articolo 29.
Fusione dell'ente
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne
risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti
partecipanti alla fusione.
Articolo 30.
Scissione dell'ente
1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità
dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in
cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma
3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale,
sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie
dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla
data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato
al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente,
salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in
parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso
il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma
2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche
in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato
commesso.
Articolo 31.
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione
del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria
a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla
fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile
la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione
della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della
fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista
dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori
condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione
pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione
pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o
scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere
la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.
Articolo 32.
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione
o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente
alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto,
il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20,
anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi
anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni
e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché
delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione
può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è
stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito
del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.
Articolo 33.
Cessione di azienda
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato
commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo
il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei
limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie
che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per
illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conferimento di azienda.
CAPO III
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 34.
Disposizioni processuali applicabili
1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti
da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 35.
Estensione della disciplina relativa all'imputato
1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato,
in quanto compatibili.
SEZIONE II
Soggetti, giurisdizione e competenza
Articolo 36.
Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale
e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali
l'illecito amministrativo dipende.
Articolo 37.
Casi di improcedibilità
1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita
nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione
di procedibilità.
Articolo 38.
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito
al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del
reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o
con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di
condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.
Articolo 39.
Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante
legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente
una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria
del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è
presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma
2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
è rappresentato dal difensore.
Articolo 40.
Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto
privo è assistito da un difensore di ufficio.
Articolo 41.
Contumacia dell'ente
1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
Articolo 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente
originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti
degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari
della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui
lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo
39, comma 2.
Articolo 43.
Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni
dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna
al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione
di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria,
le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice
di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti
dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta
del pubblico ministero, sospende il procedimento.
SEZIONE III
Prove
Articolo 44.
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione
di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche
al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente
può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e
con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della
persona imputata in un procedimento connesso.
SEZIONE IV
Misure cautelari
Articolo 45.
Applicazione delle misure cautelari
1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della
responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente
da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa
indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere
l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi
su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente
e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica
anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può
nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per
un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.
Articolo 46.
Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della
specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del
fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta
in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
Articolo 47.
Giudice competente e procedimento di applicazione
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché
sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice
che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le
indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata
fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare
avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e
i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del
giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e
gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo
127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale;
i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti
rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta
e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore
a quindici giorni.
Articolo 48.
Adempimenti esecutivi
1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare
è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
Articolo 49.
Sospensione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede
di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione
di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso,
il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere
la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione,
dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione
delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende
di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla
metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per
cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione
di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle
attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata
e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta
alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice
revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma
depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.
Articolo 50.
Revoca e sostituzione delle misure cautelari
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità
previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste
dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura
applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla
sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva,
il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce
la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione
con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.
Articolo 51.
Durata massima delle misure cautelari
1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la
durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della
misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente
sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata
della misura cautelare non può superare i due terzi del termine
massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data
della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle
sanzioni applicate in via definitiva.
Articolo 52.
Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore,
possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia
di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del
codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico
ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.
Articolo 53.
Sequestro preventivo
1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita
la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e
323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Articolo 54.
Sequestro conservativo
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano
le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese
del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato,
il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito,
chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente
o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni
di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice
di procedura penale, in quanto applicabili.
SEZIONE V
Indagini preliminari e udienza preliminare
Articolo 55.
Annotazione dell'illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito
amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente,
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,
gli elementi identificativi dell'ente unitamente,
ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché
il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo
difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita
la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona
alla quale il reato è attribuito.
Articolo 56.
Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini
preliminari
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito
amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari
relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a
carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo
55.
Articolo 57.
Informazione di garanzia
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito
a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché
l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare
la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Articolo 58.
Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo
a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato
di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale
presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere
gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano
le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti
al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
Articolo 59.
Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta
all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione
dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo
405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare
l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione
del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge
e delle fonti di prova.
Articolo 60.
Decadenza dalla contestazione
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59
quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente
è estinto per prescrizione.
Articolo 61.
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non
luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della
sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste
o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori
o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità
dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice
di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il
giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la
contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato,
con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può
comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato
da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle
fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.
SEZIONE VI
Procedimenti speciali
Articolo 62.
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del
titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi,
le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva
e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per
l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione
interdittiva in via definitiva.
Articolo 63.
Applicazione della sanzione su richiesta
1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa
se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché
in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista
la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui
al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione
di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale
è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare
della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
Articolo 64.
Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare
la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito
amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione
del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione
della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione
pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo
applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce
gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo
557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
SEZIONE VII
Giudizio
Articolo 65.
Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice
può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere
alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato
nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice,
se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro
a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
49.
Articolo 66.
Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste,
il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo.
Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria
la prova dell'illecito amministrativo.
Articolo 67.
Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi
previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
Articolo 68.
Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66
e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente
disposte.
Articolo 69.
Sentenza di condanna
1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo
contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e
lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza
deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.
Articolo 70.
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile,
il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata
nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione
ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente
responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente
responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti
indicati nel comma 1.
SEZIONE VIII
Impugnazioni
Articolo 71.
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa
dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse
da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi
e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive,
l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso
per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il
pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite
per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
Articolo 72.
Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente,
all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente
personali.
Articolo 73.
Revisione delle sentenze
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono
del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli
643, 644, 645, 646 e 647.
SEZIONE IX
Esecuzione
Articolo 74.
Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del
codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti
relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti
dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato
per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento
di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione
dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo
667, comma 4, del codice di procedura penale.
Articolo 75.
Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per
la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie
si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
[Articolo abrogato dall'Articolo 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, a decorrere dal 1° luglio 2002]
Articolo 76.
Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese
dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice
di procedura penale.
Articolo 77.
Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di
una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico
ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni
interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
Articolo 78.
Conversione delle sanzioni interdittive
1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui
all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto
della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa
interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere
la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti
di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice
fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle
parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione.
La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte
le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione
pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in
sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito
ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo
adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.
Articolo 79.
Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione
dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del
commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice
dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione
e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato
l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta
nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità
del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali
sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.
Articolo 80.
Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative
1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti
che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti
da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi
dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad
impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni
dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la
sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione
diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un
ulteriore illecito amministrativo.
Articolo 81.
Certificati dell'anagrafe
1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto
legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da
reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato
di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e
agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è
necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione
all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia,
il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento
della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere
il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni
relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta
e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.
Articolo 82.
Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe
è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica
osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.
CAPO IV
Disposizioni di attuazione e di coordinamento
Articolo 83.
Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive
stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse
disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di
condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di
sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata
una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella
interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata
della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione
della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.
Articolo 84.
Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e
la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della
cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano
il controllo o la vigilanza sull'ente.
Articolo 85.
Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro
della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto
legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal
comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
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